Visto d’ingresso per investitori anche alle società extra-UE: le novità del decreto legge Semplificazioni e le agevolazioni fiscali per i neo residenti.

Martedì, 13 ottobre 2020 – Ore 10/12
Webinar gratuito in lingua italiana trasmesso sulla piattaforma Zoom

La partecipazione è limitata a 100 iscrizioni. È data priorità alle registrazioni su invito inoltrato a: Ambasciate e Consolati stranieri in Italia; Ambasciate e Consolati italiani all’estero; Camere di commercio miste e italiane all’estero; Sistema Confindustria; giornalisti.

Contesto

Nel 2017 l’Italia, alla pari di altri Stati membri, ha adottato un apposito visto d’ingresso per invogliare gli investitori extra-UE ad investire nelle società italiane. Gli obiettivi, però, non sono stati raggiunti perché la norma (art. 26 bis del testo unico immigrazione) per un verso ha limitato il beneficio alle sole persone fisiche, per l’altro ha equiparato l’investitore all’immigrato extra-UE, assoggettando chi porta capitali alle aziende italiane agli stessi  adempimenti imposti a chi sceglie l’Italia per motivi di lavoro, di studio, famiglia e simili; insomma a chi sceglie l’Italia per viverci. Questa macroscopica disattenzione ha portato al rilascio di una decina di visti in circa tre anni, cioè nulla; come poco significativi gli apporti di capitale (in prevalenza 500mila euro, il minimo richiesto per ottenere il visto nel caso di investimenti in start-up innovative).
Grazie ad una costante attività di sensibilizzazione nei confronti del decisore politico, alla quale hanno contribuito in modo determinante le segnalazioni e gli approfondimenti economico/giuridici della rivista Immigrazione.it e del programma Investor Visa Italy, il Governo ha recepito nel maxi-emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge “semplificazione” (il DL n. 76/2020) la proposta di modificare l’articolo 26 bis: l’articolo 40 quater del decreto-legge stabilisce che il visto sarà rilasciato anche al legale rappresentante della società straniera che effettuerà un investimento nel capitale, quote o azioni di una società italiana; nei primi cinque anni il titolare del visto per investitore potrà anche non risiedere in Italia, né dovrà sottoscrivere l’accordo di integrazione; se lo vorrà, potrà svolgere qualunque attività lavorativa che la legge non riserva al cittadino italiano; è chiarita l’esenzione dalla verifica della condizione di reciprocità, sia pure limitatamente alle persone fisiche. In sostanza, all’investitore viene attribuita una speciale condizione giuridica che lo differenzia dagli altri immigrati e che lo va a premiare per l’apporto di capitale (e spesso anche di know how) alle aziende italiane. Ovviamente restano immutati i controlli a monte per evitare l’ingresso di capitali sporchi e di persone pericolose o non gradite.

Programma del seminario

Raffaele Miele, direttore di Immigrazione.it e Investor Visa Italy magazine
Il visto d’ingresso per investitori

Il quadro europeo delle politiche di residenza e di cittadinanza per attrarre gli investitori extra-UE – La scelta italiana e i suoi limiti – Il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno per investitori come modificato dalla legge n. 120/2020 di conversione del decreto legge n. 76/2020 – I requisiti dell’investimento (cenni) – Le procedure – Le facoltà del titolare del permesso di soggiorno – Visti complementari per figure societarie

Daniela Boggiali, Ufficio studi del Consiglio nazionale del notariato
Le operazioni societarie oggetto dell’investimento e la condizione di reciprocità  

Luca Serpieri, commercialista in Viterbo-Milano
Le agevolazioni fiscali per i neo residenti
Flat tax sui redditi prodotti all’estero – Sconto fiscale dal 70% al 90% sui redditi da lavoro prodotti in Italia – Agevolazioni per i pensionati neo residenti

Nel corso del seminario i relatori risponderanno alle domande dei partecipanti

Come partecipare

Le iscrizioni sono chiuse.